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1.
Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle
proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità
e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto
della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità
degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle
proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2.
Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti
o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici,
se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino
al quarto grado.
3.
I componenti la giunta comunale competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia
di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4.
Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata
e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza
passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico
che costituivano oggetto della correlazione sono annullate
e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione
immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione
e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o
affini è sospesa la validità delle relative
disposizioni del piano urbanistico.
5.
Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché
agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali
è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6.
Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non possono essere soggetti, se non per consenso espresso,
a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.
La
richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo
in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere
esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio
militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta
agli amministratori locali la priorità per la sede
di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi
a questa più vicine.
Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato
nell'ente nel quale il soggetto è amministratore
o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
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