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1.
La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato
a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo,
dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità
e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla
legge.
2.
Il presente capo disciplina il regime delle aspettative,
dei permessi e delle indennità degli amministratori
degli enti locali.
Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente
capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle
province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e
delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane
e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani
e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori
delle comunità montane, i componenti degli organi
delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché
i componenti degli organi di decentramento.
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