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1.
Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio
del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie
i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali
nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché
i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in
corso di mandato.
2.
L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli
eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati
anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento,
il titolo di studio e la professione esercitata.
I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni,
anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3.
Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è
costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente
forniti dagli amministratori stessi.
4.
Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto
a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia,
anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
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