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1.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura il collegamento
con una o più liste presentate per l'elezione del
consiglio comunale.
La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3.
La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio.
La
scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica
di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui
fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle
liste con cui il candidato è collegato.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per
un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste
ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno
di una di tali liste.
Ciascun elettore può altresì votare per un
candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla
lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4.
E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al
comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha
luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior
numero di voti.
In caso di parità di voti tra i candidati, è
ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista
o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale
che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.
A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio
il candidato più anziano di età.
6.
In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo,
partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.
Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo
giorno dal verificarsi dell'evento.
7.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi
i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio
dichiarati al primo turno.
I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà,
entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare
il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con
cui è stato effettuato il collegamento nel primo
turno.
Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo
se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati
delle liste interessate.
8.
La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome
dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle
liste collegate.
Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro
il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9.
Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti, è proclamato eletto
sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con
la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio
comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva.
A parità di cifra elettorale, è proclamato
eletto sindaco il candidato più anziano d'età.
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