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1.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione
dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco.
2.
Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere
anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica
di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo
pretorio.
3.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata
ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale,
comprendente un numero di candidati non superiore al numero
dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4.
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno,
il candidato alla carica di sindaco.
5.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla
carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può
altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato
alla carica di consigliere comunale compreso nella lista
collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto,
scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto
il medesimo contrassegno.
6.
E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che
ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti,
da effettuarsi la seconda domenica successiva.
In
caso di ulteriore parità viene eletto il più
anziano di età.
7.
A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere
si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti
dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8.
Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco
che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti
due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri
da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore
a 50 centesimi.
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le
altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a
concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si
scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più
alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare,
disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti
ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima,
per sorteggio.
9.
Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti
consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei
voti di preferenza.
A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati
che precedono nell'ordine di lista.
Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza
è attribuito al candidato alla carica di sindaco
della lista medesima.
10.
Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti
tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato
a sindaco collegato, purché essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore
al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune.
Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione
è nulla.
11.
In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco,
intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima
del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio
delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo
18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente
della Repubblica. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in
ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione
di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere
comunale.
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