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1.
La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può
essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino
elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse
davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore
ovvero agli amministratori interessati, nonché al
sindaco o al presidente della provincia.
2.
L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3.
Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i
termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4.
Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni
ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
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