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1.
Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di
un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato
per la votazione.
2.
Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini
dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996,
n.197.
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