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1.
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un
milione di abitanti;
da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di provincia;
da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
da 12 membri negli altri comuni.
2.
Il consiglio provinciale è composto dal presidente
della provincia e :
da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 1.400.000 abitanti;
da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 700.000 abitanti;
da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 300.000 abitanti;
da 24 membri nelle altre province.
3.
Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali
rappresentano la intera provincia.
4.
La popolazione è determinata in base ai risultati
dell'ultimo censimento ufficiale.
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