Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (estratto)
Parte I - Ordinamento istituzionale Titolo III - Organi
Capo I - Organi di governo del comune e della provincia

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Art. 37- Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
da 12 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e :
da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
da 24 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.