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Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (estratto)
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Titolo
II - Soggetti - Capo V - Forme associative
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Art.
35 - Norma transitoria
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1.
L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33,
comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001.
Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi
sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina
nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del
presente testo unico.
La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi
si applica fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale. |
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