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1.
Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o
più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza.
2.
L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati
dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e
la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo
statuto individua gli organi dell'unione e le modalità
per la loro costituzione e individua altresì le funzioni
svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3.
Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione
scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere
che altri organi siano formati da componenti delle giunte
e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza
delle minoranze.
4.
L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni
ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i
comuni.
5.
Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili,
i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione
degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli
organi non può comunque eccedere i limiti previsti
per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva
dell'ente.
Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,
dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
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