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1.
Gli enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire
un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali
di cui all'articolo 114, in quanto compatibili.
Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando
siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali
sono soggetti.
2.
A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo
30, unitamente allo statuto del consorzio.
3.
In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine
e le competenze degli organi consortili coerentemente a
quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo
42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli
enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo
statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare
l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4.
Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto
per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali,
l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente
o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione
e dallo statuto.
5.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6.
Tra gli stessi enti locali non può essere costituito
più di un consorzio.
7.
In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello
Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori
per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa
legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8.
Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
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