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1.
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio
o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione,
nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme
di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione
di un disciplinare-tipo.
4.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti
partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno
di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
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