Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (estratto)
Titolo II - Soggetti - Capo IV - Comunità montane
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Art. 29 - Comunità isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.