|
1.
L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a
questi conferite dalla regione spetta alle comunità
montane.
Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio
di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla
provincia e dalla regione.
2.
Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite
dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3.
Le comunità montane adottano piani pluriennali di
opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a
perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico,
ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo
Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione
dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4.
Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche
del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione
del piano territoriale di coordinamento.
5.
Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane
ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste
dalla legge regionale.
6.
Gli interventi finanziari disposti dalle comunità
montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna
sono destinati esclusivamente ai territori classificati
montani.
7.
Alle comunità montane si applicano le disposizioni
dell'articolo 32, comma 5.
|