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1.
Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali
costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche
appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle
zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2.
La comunità montana ha un organo rappresentativo
e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri
dei comuni partecipanti.
Il presidente può cumulare la carica con quella di
sindaco di uno dei comuni della comunità.
I rappresentanti dei comuni della comunità montana
sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il
sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle
minoranze.
3.
La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative
di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per
la costituzione delle comunità montane, in modo da
consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna
e l'esercizio associato delle funzioni comunali.
La costituzione della comunità montana avviene con
provvedimento del presidente della giunta regionale.
4.
La legge regionale disciplina le comunità montane
stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane
dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5.
La legge regionale può escludere dalla comunità
montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per
cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi
i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva
superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
La legge regionale può prevedere, altresì,
per un più efficace esercizio delle funzioni e dei
servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti,
che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico
della comunità.
6.
Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide con quello di una comunità montana sono
assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa
in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune
sorto dalla fusione comprenda comuni non montani.
Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede
allo scioglimento della comunità montana.
7.
Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi
di competenza delle regioni e delle comunità montane,
le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare
nell'ambito territoriale delle singole comunità montane
fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento
orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità
ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8.
Ove in luogo di una preesistente comunità montana
vengano costituite più comunità montane, ai
nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali
attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione
dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
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