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1.
Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune
capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità
territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine
all'attività economica, ai servizi essenziali, ai
caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali
possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento
differenziato.
2.
A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati,
il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia
convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali
interessati.
L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali,
adotta una proposta di statuto della città metropolitana,
che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione
interna e le funzioni.
3.
La proposta di istituzione della città metropolitana
è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune
partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione.
Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto al voto espressa nella metà
più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata
dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle
due Camere per l'approvazione con legge.
4.
All'elezione degli organi della città metropolitana
si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti
in materia di elezioni degli enti locali.
5.
La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce
le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto
dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie
collettività locali.
6.
Quando la città metropolitana non coincide con il
territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione
delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove
province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo
21, considerando l'area della città come territorio
di una nuova provincia.
Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio
ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7.
Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche
in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni
provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali
siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione
regionale.
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