|
1.
Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti
i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti
abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale
e in ordine alle attività economiche, ai servizi
essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali.
2.
Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione
procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla
delimitazione territoriale dell'area metropolitana.
Qualora la regione non provveda entro il termine indicato,
il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita
la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto
il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3.
Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.
|