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1.
La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità
del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla
funzionalità dei servizi, può disciplinare
nello statuto la suddivisione del proprio territorio in
circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici,
i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2.
Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario,
lo statuto della provincia può demandare ad un apposito
regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del
circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento,
e la previsione della nomina di un presidente del circondario
indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci
e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti
al circondario.
Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione
e coordinamento.
Al presidente del circondario si applicano le disposizioni
relative allo status del presidente del consiglio di comune
con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.
3.
Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui
all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti
criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla
zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti
sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione
tale, per ampiezza, entità demografica, nonché
per le attività produttive esistenti o possibili,
da consentire una programmazione dello sviluppo che possa
favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale
del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di
una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza
dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque,
la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa,
con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove,
in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
4.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma
3.
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