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1.
La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
ai fini della programmazione economica, territoriale ed
ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale
di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo
norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi
pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove
il coordinamento dell'attività programmatoria dei
comuni.
2.
La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei
comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di
coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto
del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture
e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento
del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
3.
I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità
agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica
e territoriale.
4.
La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché
norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione
dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5.
Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti
di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la
provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla
regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la
compatibilità di detti strumenti con le previsioni
del piano territoriale di coordinamento.
6.
Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali
di coordinamento delle province e tengono conto dei loro
programmi pluriennali.
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