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1.
Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente
e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve
naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale
e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.
2.
La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base
di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività
nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale
sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico,
sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3.
La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso
le forme previste dal presente testo unico per la gestione
dei servizi pubblici locali.
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