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1.
A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le
regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali
dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme
previste dalla legge regionale.
Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2.
La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante
fusione di due o più comuni contigui, prevede che
alle comunità di origine o ad alcune di esse siano
assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento
dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi
della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi
alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati
ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni
che si fondono.
4.
La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita
ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
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