|
1.
Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile,
di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2.
Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3.
Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che
regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando
le risorse necessarie.
|