|
1.
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze.
2.
Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione
con altri comuni e con la provincia.
|