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1.
Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le
amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione
su tutto il territorio nazionale.
2.
Gli enti locali, nello svolgimento delle attività
di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei
risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che
operano in collegamento con gli uffici di statistica in
applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322.
E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il sistema statistico nazionale.
3.
Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli
strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
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