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1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali
i comuni, le province, le città metropolitane, le
comunità montane, le comunità isolane e le
unioni di comuni.
2.
Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico
si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni,
ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione
di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza
economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
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