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1.
Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni
in materia di ordinamento degli enti locali.
2.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3.
La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali
e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite
enuncia espressamente i principi che costituiscono limite
inderogabile per la loro autonomia normativa.
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi
abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4.
Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo
unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
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