|
1 Il difensore civico, su sua richiesta, deve essere ascoltato dal consiglio comunale e dalla giunta per riferire in merito all’attività svolta sia su aspetti generali, sia su aspetti particolari.
2 Il difensore civico presenta al consiglio comunale ogni anno una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nella quale può proporre innovazioni regolamentari e procedurali finalizzate a migliorare l'andamento dell'apparato amministrativo.
3 Il consiglio comunale, la giunta e il sindaco possono convocare il difensore civico per essere informati in merito all’attività svolta.
|