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1 La delibera che ammette e indice il referendum deve indicare:
- le caratteristiche della scheda;
- la composizione e i compiti della commissione elettorale nella quale deve essere presente, ove esista, almeno un membro del comitato promotore;
- le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale;
- le operazioni di voto con la indicazione del numero dei componenti i seggi;
- il piano finanziario e l'imputazione della spesa.
2 Il referendum non può essere indetto nel periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre ne in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
3 Eventuali reclami relativi alle operazioni referendarie devono essere presentati al Sindaco entro 10 giorni dalla ultimazione delle operazioni di scrutinio e sono esaminati dalla Commissione Elettorale nel termine di 10 giorni dalla loro presentazione.
4 Unitamente al certificato elettorale ai cittadini deve essere inviato una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare.
5 L'accertamento della validità dello scrutinio e la proclamazione dei risultati sono fatti dalla commissione elettorale di cui al comma 1o secondo le norme vigenti in materia di referendum.
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