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1 Il Comune per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di particolare importanza e complessità che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell’attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.
2 L'accordo deve prevedere le finalità perseguite, le forme di attivazione dell'arbitrato di controllo e degli interventi surrogatori.
3 Il sindaco definisce e stipula gli accordi di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
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