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Lastra a Signa
Statuto comunale
Approvato con delibera consiliare n° 12 del 18 febbraio 2004
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PARTE TERZA: Forme associative e di cooperazione
Titolo I - Forme associative
Articolo 57 - Convenzioni

1 Il Comune, al fine di svolgere determinati servizi o funzioni in modo coordinato, può stipulare convenzioni con la Provincia e/o con altri comuni.

2 I progetti di convenzione sono predisposti dalla giunta comunale e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Devono essere accompagnati da una relazione dalla quale si evincano i vantaggi sia in termini di funzionalità, sia in termini economici.

3 Le convenzioni sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

 
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