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1 Il collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo di quest`ultimo ed a tal fine esprime rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione;
esprime il proprio parere sul regolamento di contabilità;
vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell`esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare funzionari e impiegati del Comune o delle istituzioni che hanno l`obbligo di presentarsi a rispondere.
3 I componenti del Collegio restano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta.
4 Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e redige un verbale delle operazioni compiute; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell`Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
5 Il Collegio dei Revisori riferisce sulle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo e certifica la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione; a tale fine il Collegio trasmette al Consiglio un rapporto sul prospetto di Bilancio preventivo ed una relazione al conto consuntivo che accompagni la proposta di deliberazione consiliare.
6 E` garantita al Collegio dei Revisori una struttura adeguata allo svolgimento delle funzioni.
7 I verbali del Collegio sono pubblici.
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