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1 Esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata l’autonoma competenza all’utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità del risultato finale per l’esercizio delle attività dell’Ente.
2 Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottoordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
3 Ad ogni area funzionale è preposto un dirigente od un funzionario con funzioni dirigenziali al quale sono attribuite tutte le competenze fissate dalla legge (rilascio di autorizzazioni, concessioni, stipula contratti ecc.) ed in generale i compiti amministrativi e gestionali anche a rilevanza esterna e di natura discrezionale.
4 Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità di nomina, sostituzione temporanea e revoca dei responsabili di area.
5 Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri di assegnazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati dei responsabili di area.
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