Nel caso in cui il mandante sia illetterato, farà il segno di croce, corroborato dalle firme di due testimonj legalizzate come sopra.
Art. 96. — Non possono sostituire :
I Conservatori
Il Proposto
Il Provveditore.
Art. 97. — Nelle deliberazioni interessanti persone, non potranno render voto coloro che fossero proposti per candidati, nè i parenti od affini delle persone delle quali si tratta fino al 4.° grado civile inclusive. I medesimi, se si tratta di conferimento o conferma di impieghi o di uffici, non potranno votare per nessuno dei concorrenti o candidati proposti. Coloro che per questa disposizione non possono render voto, computano però fra i presenti ali' effetto di stabilire il numero legale.
Art. 98. — A niuno sia lecito, senza vero ed urgente motivo da manifestarsi al Proposto dei Capitani, partire dal Magistrato o dal Corpo di Compagnia, dopo che saranno adunati, sotto pena di non poter prender parte alle Adunanze per un anno.
CAPITOLO TREDICESIMO.
Degli Ufficiali della Confraternita. Dei Capitani.
Art. 99. — I Capitani sono in numero di sei da rinnaovarsi ogni anno mediante estrazione a sorte. Due saranno estratti fra i Capi di Guardia a Servizio ; Due fra i Capi di Guardia Sacerdoti ; e Due fra i Capi di Guardia Onorarj.
Art. 100. — A tale effetto, saranno formate ogni anno nei primi giorni di Gennajo dal Provveditore e dai due Capitani di servizio 3 borse, in una delle quali saranno racchiusi i nomi dei Capi di Guardia a Servizio, nell' altra quelli dei Capi di Guardia Sacerdoti e nella terza i nomi dei Capi di Guardia Onorarj. Queste borse saranno racchiuse in apposita urna a doppia chiave, una delle quali sari, tenuta dal Proposto dei Capitani, e 1' altra dal Provveditore. I nomi degli estratti non saranno imborsati fino a borsa finita.