facto decaduto dalla Rappresentanza per quel tempo che piacerà al Magistrato di stabilire.
Art. 90. — Il Magistrato si aduna ordinariamente entro la prima metà del mese di Gennajo per procedere alla estrazione dei sei Capitani da risedere nel Magistrato e dei 18 Capi di Guardia che devono risedere nel Corpo Generale di Compagnia, e straordinariamente quante volte sarà riconosciuto dal Capitano, dal Provveditore o dalla maggioranza dei Conservatori.
Art. 91. — Il Corpo di Compagnia si aduna ordinaria-mente nella seconda metà del mese di Gennajo e straordinariamente quante volte sarà avvisato necessario dal Magistrato.
Art. 92. — Le deliberazioni tanto del Corpo di Compagnia quanto del Magistrato sono prese a maggioranza di suffragi segreti, meno nei casi pei quali è differentemente disposto dai presenti Statuti. In casi di parità di voti non si ha per vinto il partito. Trattandosi d' interpretare le disposizioni dei presenti Statuti, modificare od abrogare le medesime, per farvi aggiunte. dovrà pronunziare il Corpo di Compagnia, ed il partito non si avrà per vinto se non riporterà due terzi di voti computati sul total numero dei componenti detto Corpo. E per abrogare deliberazioni precedenti, dovrà pronunziare il Corpo di Compagnia con due terzi di voti computati sul numero dei fratelli intervenuti a quella Adunanza e che gl' intervenuti siano almeno la metà più uno dei componenti il ridetto Corpo di Compagnia. La disposizione, di cui nel paragrafo precedente, è applicabile anche al Magistrato per ciò che si riferisco unica-mente alla revoca di deliberazioni di sua competenza. Nelle votazioni per conferimento di uffici o i impieghi, si procederà col sistema dei Cartocci fin' ora in uso, menochè sia disposto diversamente dai presenti Statuti.
Art. 93. — Prime ad essere sottoposte allo squittinio. saranno le proposte del Presidente, e quindi quelle degli altri componenti il Consesso per ordine di presentazione.
Art. 94. — L' attuarlo nelle Adunanze è il Cancelliere, il quale firma col Presidente e col Provveditore il relativo Verbale.
Art. 95. — E permesso ai componenti il Corpo di Compagnia ed il Magistrato di sostituire altra persona, purchè a pari grado e ceto nella fratellanza. La sostituzione dovrà essere espressa, indicando il nome e cognome del sostituto e la firma del sostituente o mandante, riconosciuta dal Parroco o dal Sindaco respettivo o da un Notare o dal Cancelliere dell' Istituto che apporranno il loro timbro.